giovedì 19 gennaio 2017

LO STATO

E’ l’ordinamento giuridico che esercita il proprio potere su un dato territorio e sulle persone che si trovano in esso. Gli elementi costitutivi dello Stato sono: la sovranità, il popolo e il territorio, a cui si aggiunge un insieme di norme scritte che ne regola la vita interna e internazionale.

La sovranità è costituita da un potere che non riconosce alcun potere ad esso superiore, ma che ha un suo limite sul territorio dello Stato: infatti non può esercitarsi al di fuori di esso, se non nei casi di extraterritorialità.
Sebbene lo Stato sia sovrano nel proprio territorio, la sua sovranità può trovare dei limiti in accordi internazionali o nell’appartenenza a organismi internazionali. 
Lo Stato moderno è organizzato secondo il principio della divisione dei poteri: legislativo, esecutivo, giurisdizionale., affidati a un complesso di organi tra loro coordinati.

I POTERI DELLO STATO
POTERE LEGISLATIVO
PARLAMENTO
POTERE ESECUTIVO
GOVERNO
POTERE GIURISDIZIONALE
MAGISTRATURA


Il Popolo è il complesso di individui che vivono all’interno dello Stato e che assumono la qualifica di cittadini.
La cittadinanza permette di partecipare alla vita dello Stato stesso, acquistando diritto e adempiendo obblighi.
Dal concetto di Popolo va distinto il concerto di Popolazione (comunità di individui che si trova in un determinato momento storico nel territorio dello Stato). e di Nazione (l’insieme degli individui uniti da fattori comuni es. lingua o religione).
Il Territorio comprende la terraferma, le acque interne entro i confini, lo spazio aereo sovrastante, il sottosuolo e il tratto di mare territoriale (acque territoriali, da 3 a 200 miglia, ma una norma consuetudinaria fissa il limite a 12 miglia).

- Che cosa sono le forme di Stato?
L’assetto che può assumere uno Stato varia in base ai differenti modi in cui si combinano fra di loro i suoi elementi.
La sovranità può essere completamente in mano al popolo, oppure al contrario, il popolo può essere totalmente escluso dall’esercizio del potere, perché la sovranità è accentrata in un sovrano o dittatore). Il primo caso è uno Stato democratico, il secondo uno Stato assoluto.

- Qual è la differenza tra monarchia e repubblica?
La differenza tra monarchia e repubblica corrisponde alla differenza con cui il re e il presidente acquisiscono e conservano il potere.
Il monarca (re) non è eletto, ma acquisisce la carica per trasmissione ereditaria; il Presidente della Repubblica, al contrario, viene eletto, direttamente o indirettamente dal popolo. Inoltre la sua carica dura per un periodo di tempo limitato. Nel caso dell’Italia, sette anni.
La monarchia può essere assoluta, quando i poteri del sovrano sono illimitati, oppure costituzionale, quando il potere del re è limitato dalla Costituzione e dal Parlamento, che ha il potere legislativo.
La repubblica può essere presidenziale, quando il Capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo ed è anche capo del Governo, oppure parlamentare, quando il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal Parlamento, in qualità di organo rappresentante del popolo.
La Repubblica italiana è una repubblica parlamentare.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

E’ definito ordinamento giuridico il complesso organico di norme che regola l’organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici della comunità a cui esso si riferisce.
Caratteristica dell’ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà e norme non devono essere in contrasto tra di loro.
La norma giuridica è ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società.
Le caratteristiche essenziali della norma giuridica sono: la generalità (la norma non è dettata per singoli individui, ma per tutti), l’astrattezza (la norma non è dettata per una situazione concreta, bensì per ipotesi astratte) e l’imperatività (la norma giuridica dev’essere osservata).

Partizioni del diritto.
Secondo gli interessi tutelatile norme giuridiche dell’ordinamento giuridico vengono ripartite in norme di diritto privato (insieme delle norme che regolano i rapporti tra i privati, siano essi rapporti personali, es. rapporti di famiglia, o atti di commercio, es. rapporti di impresa) e di diritto pubblico (insieme delle norme che hanno per oggetto l’organizzazione dello Stato, di tutti i suoi organi, degli enti pubblici e dei rapporti tra tali organi e i privati).
I principali rami del diritto privato sono: diritto civile, diritto commerciale, del lavoro, della navigazione.
I principali rami del diritto pubblico sono: diritto amministrativo, costituzionale, penale, processuale.

LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono disposte secondo una scala gerarchica. Tale rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; quest’ultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore.
Le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al criterio cronologico, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado.
Le Fonti del diritto possono essere classificate nel seguente modo:

a) Costituzione e leggi costituzionali.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato; contiene le norme e i principi generali relativi all’ordinamento della Repubblica e al funzionamento degli organi dello Stato, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentalisti cittadini.
Affinchè le leggi ordinarie non vadano contro la costituzione, vigila un organo, la Corte Costituzionale, che ha il precipuo compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, cioè sulla conformità ai principi della Costituzione.
Per quanto riguarda le leggi costituzionali, è da rilevare che la nostra Costituzione è caratterizzata dal criterio della rigidità, per cui le modifiche alle norme in essa contenute possono verificarsi solamente per mezzo di leggi di revisione della Costituzione, per le quali è previsto un particolare procedimento legislativo, cosiddetto aggravato.

b) le leggi ordinarie. Le leggi rappresentano l’espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere (art. 70 Cost.).

c)decreti legge del governo (art. 77 cost) la Costituzione prevede che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il governo possa adottare , sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni, decadono.

d) decreti legislativi (o leggi delegate). Vengono emerita dal Governo sulla base di un’apposita legge delle Camere, denominata “legge-delega” o “legge delegata”.

e) referendum abrogativo. E’ la richiesta fatta dal corpo elettorale (i cittadini) di pronunciarsi sull’abrogazione di una norma contenuta in una legge.

f) regolamenti governativi, ministeriali e prefettizi.

g) Statuti e leggi regionali, regolamenti regionali

h) leggi e regolamenti provinciali, comunali.

i) consuetudine.






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