GLI ORGANI DELLO STATO
Nella seconda parte della Costituzione sono contenute le norme che disciplinano le strutture dello Stato. L’ordinamento politico risulta organizzato secondo un modello di forma di governo parlamentare, nel quale il Parlamento riveste un ruolo di centralità.
Gli altri organi costituzionali sono: il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale. La Magistratura costituisce un organo indipendente. Altri organi dello Stato, Consiglio di Stato e Corte dei conti, svolgono funzioni ausiliarie, consultive e di controllo.
Il Parlamento (art. 55 Cost.) è un organo costituzionale che si compone della Camera dei deputati (formata da 630 membri) e il Senato della Repubblica (315 membri più i senatori a vita). Entrambe le camere (bicameralismo) hanno un mandato quinquennale.
Il Parlamento approva un progetto di legge (prima una camera e poi l’altra), successivamente la legge sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Governo. Secondo la Costituzione il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Ci sono poi: il vice presidente del Consiglio, i Ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato.
Per quanto riguarda la formazione del Governo, la Costituzione si limita a disporre che “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e , su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente del Consiglio dura in carica finché è sorretto dalla fiducia delle Camere.
Il Governo ha una funzione amministrativa, di direzione politica e anche di proporre o fare leggi* (decreto legge e decreto legislativo, il cui utilizzo dovrebbe però essere eccezionale).
Il Presidente della Repubblica (art. 83 e 87 Cost.) è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Viene eletto tra i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 annie dura in carica 7 anni.
Tra le sue funzioni:
- indice le elezioni delle nuove Camere
- può sciogliere le Camere
- promulga le leggi
- nomina i senatori a vita
- nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri
- dichiara lo stato di guerra
- ha il comando delle forze armate
- presiede il Consiglio superiore della magistratura
- concede la grazia e commuta le pene.
La Magistratura è l’insieme degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri statali.
La Costituzione contiene alcuni principi finalizzati a garantire il corretto ed equo esercizio della funzione giurisdizionale.
- il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), da cui si desume che la giurisdizione dev'essere esercitata equamente, in modo da assicurare a ogni soggetto la possibilità di fare valere in giudizio le proprie ragioni in una posizione processuale d'eguaglianza.
- il diritto della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.): il diritto di agire in giudizio è riconosciuto a tutti, quindi anche a coloro che, pur non essendo cittadini italiani, si trovano nel territorio dello Stato. Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione (il cosiddetto 'patrocinio gratuito'). La legge determina le condizioni e i metodi per la riparazione degli errori giudiziari;
- il diritto al giudice naturale (art. 25 Cost.):
«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Ne consegue che il cittadino dev'essere tutelato affinché la determinazione del giudice competente avvenga in base a criteri predeterminati in astratto (luogo del reato commesso, gravità del reato e altri);
- la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), nessuno può essere ritenuto responsabile penalmente se non per un fatto a lui direttamente imputabile;
- la presunzione di non colpevolezza, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva;
- la funzione rieducativa, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
- il principio dell’indipendenza dell’ordine giurisdizionale (art. 101 Cost), per cui “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”: se ne desume che i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni non possono dipendere da nessun altro potere, neanche gerarchicamente superiore, che inciderebbe sulla loro autonomia;
- l’obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.).
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) (art. 105 cost.) è l’organo che si occupa della carriera dei magistrati: assunzione, assegnazione delle sedi, promozioni. E’ composto da 33 membri, di cui anche il Presidente della Repubblica.
I membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Le funzioni. Le funzioni attribuite al CSM comprendono: le assunzioni in magistratura; le assegnazioni di sedi e funzioni; le promozioni; i trasferimenti e ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati; la deliberazione di proposte e pareri da indirizzare al ministro di grazia e giustizia in relazione a eventuali modifiche dell'ordinamento giudiziario; l'amministrazione della giustizia.
La giurisdizione è di due tipi: ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria si suddivide a sua volta in civile e penale. Quella civile agisce nelle controversie tra privati, o tra i privati e la pubblica amministrazione, per difendere i cosiddetti diritti soggettivi. Nei processi civili, ad esempio, si decide in merito alle questioni sui diritti di proprietà, sui contatti, ecc.
La giurisdizione penale ha il compito di reprimere i reati e di difendere la collettività, assegnando pene a coloro che i giudici ritengono colpevoli di non aver rispettato le leggi. I processi penali si occupano di reati come gli omicidi, i furti, i sequestri di persona, ecc.
La giurisdizione speciale comprende: la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione militare e la giurisdizione tributaria.
Il processo. Con il termine processo, o procedimento, si indica una serie di atti compiuti da uno o più giudici per risolvere una controversia.
Il processo coinvolge sempre un giudice e almeno due parti, le quali devono essere rappresentate da professionisti: avvocati o procuratori legali. La controversia del processo viene detta causa.
I gradi del processo. Ogni processo può svolgersi al massimo in tre gradi. Ciò significa che una controversia può essere decisa non da un solo giudice, ma da più giudici in tempi diversi. Infatti se una o più parti non sono soddisfatte della decisione di primo grado possono rivolgersi ad un altro giudice.
a) Giudizio di primo grado. La questione viene esaminata per la prima volta e viene emessa una sentenza da parte del giudice.
b) Giudizio di secondo grado. E’ detto d’appello, la questione viene riesaminata da un giudice diverso, che emetterà a sua volta una sentenza, che può annullare, modificare o confermare la sentenza precedente.
c) Giudizio di terzo grado. E’ detto di cassazione, ha lo scopo di riesaminare la sentenza d’appello. Il giudizio di cassazione è il più elevato e ultimo dei gradi del processo.
La Corte di Cassazione.
E’ l’organo competente nei giudizi di terzo grado, unico giudice dia per i processi di giurisdizione ordinaria sia per quelli di giurisdizione speciale.
La Corte giudica in terzo grado solo quando una delle parti sostiene che nel giudizio precedente vi è stata una violazione di legge.
Il giudizio di cassazione è quindi un giudizio di legittimità: essa infatti non tiene conto di come si sono svolti i fatti (o il reato), controlla solo che nel giudicare sia stato rispettato il diritto (non è quindi un giudizio sul fatto, che sarebbe un giudizio sul merito, ma sulla forma, cioè appunto un giudizio di legittimità).
Processo civile
Nel processo civile si risolvono le controversie tra cittadini o tra cittadini e la pubblica amministrazione.
Il processo inizia solo perché una parte ritiene di essere stata danneggiata dall’altra e vuole che il giudice le renda giustizia.
Il processo civile inizia con l’attore, colui che agisce, che presenta una domanda giudiziale contro il convenuto, cioè il soggetto chiamato in causa. L’avvocato dell’attore dovrà dimostrare che i diritti del suo cliente sono stati violati, portando davanti al giudice le prove.
I giudici del processo civile. In primo grado giudicano quattro tipi di giudici: giudice di pace, pretore, giudice unico, tribunale. In secondo grado: tribunale (per le cause decise in 1 grado dal pretore) e la Corte d’appello (per le cause decise in 1 grado dal tribunale).
Processo penale
Il giudizio penale ha lo scopo di reprimere comportamenti considerati dalla legge illegali (detti reati) e accertare se quella determinata persona (detta imputato) ha commesso il reato. In caso affermativo il giudice penale deve comminare la pena adeguata al reato, così come è stabilito dalla legge.
In questo giudizio non si tutela solo un interesse privato (quello della vittima del reato), ma l’interesse di tutta la collettività affinché i reati, in quanto illeciti, vengano puniti.
Procedibilità d’ufficio
Nei casi più gravi il processo ha luogo anche se la vittima non intende chiedere il giudizio nei confronti del presunto colpevole del reato.
Infatti la Costituzione stabilisce che il procedimento a carico degli indiziati del reato è obbligatorio e quindi dev’essere aperto d’ufficio. E’ il pubblico ministero (p.m.) che, in nome della collettività, ha il compito di chiedere lo svolgimento di un processo penale.
Nei reati meno gravi, per i quali il p.m. non procede d’ufficio, l’azione penale può iniziare solo su querela della parte offesa.
I giudici del processo penale
Organi del processo penale sono: in primo grado il pretore, il tribunale e la Corte d’assise; in secondo grado la Corte d’appello per le sentenze del pretore e del tribunale; la Corte d’assise d’appello per le sentenze della Corte d’assise.
Le diverse competenze in primo grado dipendono dalla gravità del reato giudicato. Per i reati più gravi è competente un giudice presente solo nel processo penale: la Corte d’assise. Si tratta di un collegio giudicante particolare, perché è composto da due magistrati di carriera e da sei giudici popolari.
Svolgimento del processo penale
Il processo penale, così com’è stato rinnovato nel 1989, inizia quando giunge al pubblico ministero la notizia (notitia criminis) che è stato commesso un reato. Il p.m. (pubblico ministero) coadiuvato dalla polizia giudiziaria dà inizio alle indagini preliminari; quando queste sono concluse, l’esito viene trasmesso al giudice per le indagini preliminari (g.i.p.).
Se il g.i.p. accoglie la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m. viene fissata un’udienza preliminare che si svolge alla presenza dell’avvocato difensore e del p.m..
Il g.i.p., conclusa l’udienza,si ritira in camera di consiglio per decidere davanti a quale giudice trasferire la causa, emettendo un decreto di rinvio a giudizio. A questo punto la causa viene trasferita e spetterà al giudice penale stabilire se l'imputato è innocente o colpevole.
a) Giudizio abbreviato. Nell'udienza preliminare il g.i.p. può anche scegliere di instaurare un giudizio abbreviato, volto a dimostrare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato. Può infatti non fare il dibattimento in aula o quando ritiene di avere sufficienti elementi per dichiarare l'innocenza dell'imputato o quando le parti chiedono subito l'applicazione della pena concordata fra loro e ridotta, cioè fanno un patteggiamento.
b) Procedimento per direttissima e immediato. Il g.i.p. può evitare l'udienza preliminare utilizzando il giudizio direttissimo o il giudizio immediato, quando necessario, in modo da mandare subito la causa al dibattimento.
Le prove. La prova è la dimostrazione di un fatto data in sede di giudizio da una delle parti ai fini di avvalorare le sue affermazioni e ottenere la vittoria della causa.
La Corte Costituzionale
E’ un organo costituzionale con il compito di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge.
E’ un organo collegiale composto da 15 giudici, che restano in carica 9 anni e non possono essere rieletti.
La Corte dei conti è l’organo che ha la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.
Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia amministrativa. I componenti del Consiglio di Stato vengono nominati dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.